Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: comuni non capoluogo

Leggendo la news pubblicata sul sito CONSIP " Acquisti per il PNRR: aggiornati i bandi del Mercato elettronico della PA (MEPA)" al link: https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/acquisti-per-il-pnrr-aggiornati-i-bandi-del-mercato-elettronico-della-pa-mepa
sembra che una possibilità per gli Enti non capoluogo sia quella di utilizzare la piattaforma non solo CONSIP con adesione a convenzioni quadro, ma addirittura il canale MEPA.
Questo consentirebbe di ovviare al problema delle centrali di committenza per gli interventi PNRR per i piccoli comuni e in generale per i comuni non capoluogo: in sostanza sembra che i singoli Comuni anche non capoluogo potrebbero gestire procedure di affidamento di servizi (di progettazione) e di lavori in autonomia tramite MEPA.
E' corretto?
grazie

Buongiorno.

Il Comune di Riccione è un comune non capoluogo di provincia. Deve obbligatoriamente ricorrere ad un soggetto aggregatore per l'affidamento diretto di lavori inferiore a Euro 150.000,00 nell'ambito di interventi di efficientamento energetico, prima fondi ministeriali adesso confluiti all'interno della Missione 2 investimento 2.2 del PNRR?
Leggendo il paper "Appalti regolare contabili per il PNRR" dell'ANCI n. 32 di Marzo 2022 a pagine 15 e 16 sembrerebbe possibile procedere autonomamente e direttamente a tale affidamento diretto senza ricorrere ad una CUC o altro soggetto aggregatore ai sensi dell'art 37 commi 1 e 2 del Codice appalti.

Grazie per la collaborazione
Ufficio gare
Comune di Riccione

Considerato che
- Come indicato nel Comunicato del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2021 e nei precedenti pareri resi da questo Ministero nell’applicazione dell’art. 52 DL 77/2021 restano salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 comma 1 e 2 primo periodo del d.lgs. 50/2016;
- non è ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- il combinato disposto degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del d.lgs. 50/2016 prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 179/2012;
- Che l’ANAC nelle proprie FAQ ha ribadito che la qualificazione ai sensi dell’articolo 38, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’AUSA.

Al fine della gestione autonoma degli appalti PNRR nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all’art. 37 comma 1 e comma 2 primo periodo, si chiede conferma che:
- la qualificazione richiesta dall’art. 37 comma 2 primo periodo è costituita dall’iscrizione del Comune in AUSA, non essendo ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- pertanto i comuni non capoluogo iscritti all’AUSA possono procedere agli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili, come previsto dall’art. 37 co 2 d.lgs. 50/2016.

Affidamenti di servizi di ingegneria
QUESITO del 03/02/2023

Si chiede se per l'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria una stazione appaltante, qualificata secondo quanto stabilito dall'art. 216 c.10 del D.lgs.50/2016, possa, nell'ambito di risorse del PNRR, avviare autonomamente una procedura negoziata sul MePA.